Con la risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). La motivazione di tale regime fiscale di favore – si legge nel provvedimento dell’Agenzia che richiama la precedente risoluzione 118E/2006 – è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto. L’Agenzia specifica, infine, che nei confronti dei lavoratori in smart working il datore di lavoro non è tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall'articolo 23 del D.P.R. n. 600/ 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.
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