Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e, di conseguenza, le informazioni relative alla vaccinazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica ma non deve comunicare al datore di lavoro, neanche a fronte del consenso del lavoratore, i nominativi dei dipendenti vaccinati. Il datore può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati. A chiarirlo, intervenendo sul tema del trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, è il Garante della Privacy con tre nuove Faq pubblicate il 17 febbraio sul proprio sito internet. In merito alla richiesta di vaccinazione per accedere ai luoghi di lavoro o svolgere determinate mansioni il Garante specifica, infine, che non esiste ancora un intervento legislativo al riguardo: il datore di lavoro può solo limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità mentre nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, mettere in campo le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008).
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