Prime indicazioni per beneficiare delle quattro settimane di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, previsto dal Decreto Ristori, per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale arrivano dall'Inps che, in attesa delle istruzioni per la fruizione che arriveranno a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ha pubblicato la circolare n. 24 dell'11 febbraio 2021. Dopo aver riepilogato requisiti e regole di spettanza, l'Istituto specifica che per quanto riguarda il requisito di "alternatività" dell'esonero e la Cig Covid è l’unità produttiva il riferimento da prendere in considerazione. Dunque, nella stessa unità produttiva dove il datore di lavoro intende accedere all’esonero non sarà possibile fare richiesta di nuova Cig. La circolare si sofferma sui datori di lavoro che possono accedere al beneficio e quelli esclusi. Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale Covid-19, ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, decorso il periodo autorizzato. Inoltre, i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Per fruire dell’agevolazione - specifica l'Istituto - i datori di lavoro devono anche essere in regola con le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori: regolarità contributiva; assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e, infine, osservanza del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 gennaio 2021. Non spetta, invece, ai datori di lavoro che hanno fruito solo dell’esonero del decreto Agosto, ad eccezione di coloro che appartengano ai settori interessati dal DPMC del 24 ottobre (allegati 1 e 2) del decreto Ristori o dei datori di lavoro che rinuncino all'esonero residuo, e i datori di lavoro che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale del decreto Agosto, sempre ad eccezione di quei datori appartenenti ai settori identificati dal D.L. n. 137/2020. La circolare, infine, passa ad illustrare come calcolare il beneficio. L’ammontare - si legge - è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail, e può essere fruito per un massimo di quattro settimane fino al 31 gennaio 2021.
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