Prorogati dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021 i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
A stabilirlo è il decreto legge n.7 del 30 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021. Il provvedimento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sospende inoltre i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL n. 78 del 2010. Questi ultimi, infatti, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, di conseguenza, entro il 31 marzo 2021. Le misure aggiornate con i nuovi termini definiti dal D.L. n. 7/2021 sono state riepilogate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione dedicata. Il decreto, inoltre, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria e per contenerne le conseguenze in ambito carcerario, proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del D.L. n. 137/2020, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.
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