Con circolare n. 33/E/2020 e successivo comunicato stampa del 28 dicembre l'Agenzia delle Entrate fornisce i principali chiarimenti sul regime agevolato dei lavoratori impatriati, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015 e recentemente modificato dal D.L. n. 34/2019 e dal D.L. n. 124/2019. Tale regime - ricorda l'Agenzia - prevede una tassazione agevolata della durata di un quinquennio per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Tra le modifiche apportate dal Decreto Crescita e Decreto Fiscale, l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) e l’estensione delle agevolazioni per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile anche ai soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019. Nella circolare si chiarisce come l’adesione al regime agevolato risulti valida anche per quei lavoratori che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia senza aver provveduto all’iscrizione all’Aire, con l’elenco di tutti i casi particolari tra i quali vengono fatti rientrare nell’agevolazione anche i diritti d’autore se derivanti dall’esercizio di arti e professioni. L'Agenzia infine ricorda che per gli aspetti di carattere generale, non oggetti di modifica dei due decreti, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.
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