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Lunedì, 04 Gennaio 2021 08:58

Bonus baby-sitting agli autonomi in zona rossa

Dopo aver anticipato, nel messaggio n. 4678 dell’11 dicembre scorso, le modalità per presentare domanda, con la circolare n. 153 del 22 dicembre 2020, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 per le cosiddette “zone rosse”, ovvero le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020, individuate dalle ordinanze del Ministero della Salute. 

Il bonus - spiega l'Inps -, fino ad un massimo di 1.000 euro per prestazioni di baby-sitting in caso di sospensione delle attività didattiche, è destinato ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare - precisa l'Istituto - il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella c.d. zona rossa verrà valutato tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020. Saranno però ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva. Al fine di accedere al bonus, è necessario che il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in zona rossa e che il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, anche se, nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base del possesso del secondo requisito. Gli importi verranno erogati mediante il Libretto Famiglia. Tale situazione - si sottolinea - determina l’applicazione della disciplina dell’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa al'erogazione del bonus baby-sitting.

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