In vigore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, il decreto 29 ottobre 2020 del Ministro dello Sviluppo economico che definisce criteri e modalità di gestione e funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito con l’obiettivo di facilitare la ristrutturazione delle imprese in difficoltà dall’art 43 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020.
Con una dotazione pari a 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021 destinati ad una combinazione di aiuti agli investimenti e alla tutela dei posti di lavoro, il Fondo – si legge nella nota pubblicata sul sito del Mise - rende possibile l’ingresso dello Stato, attraverso Invitalia, nel capitale di aziende in crisi titolari di marchi storici di interesse nazionale, con oltre 250 dipendenti o che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’Italia rivestendo un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività. L’ingresso pubblico può durare non più di 5 anni e per un ammontare massimo di 10 milioni di euro, tetto che può essere superato in caso di partecipazione di Regioni o altre amministrazioni locali con risorse proprie. La deroga per le Pmi vale anche nei casi di proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione. È necessario in tutti i casi che gli investitori privati intervengano nel capitale di rischio per almeno il 30%.
Notizie correlate: Digital Transformation PMI, al via le domande - Voucher innovazione: richieste erogazione a saldo fino al 20.12.2021 - Al via il Piano di Transizione 4.0