La riorganizzazione aziendale non è di per sé un impedimento alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020. E’ quanto emerge dalla risposta a interpello n. 589 del 15 dicembre 2020 nella quale l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un’impresa familiare conferita in una nuova società mantenendo la continuità dei rapporti giuridici. L’istanza di accesso al contributo presentata dalla nuova società è stata bloccata perché risultava corrispondente ad una partita IVA aperta dopo il 30 aprile 2020, mese cui fa riferimento il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi necessario alla formulazione della richiesta di accesso al beneficio.
Con la circolare n. 22/E del 2020 – ricorda l’Agenzia – è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita. Nel caso di specie, la società ha iniziato la propria attività proseguendo, nella sostanza, la precedente attività svolta in qualità di conferitaria. Pertanto – evidenzia l’Amministrazione finanziaria - ai fini del contributo in esame, non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020. L’istante, dunque, potrà presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto, successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione, dimostrando il tentativo di richiesta nei termini originari.
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