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Lunedì, 21 Dicembre 2020 17:05

Decreto Natale, nuove regole sugli spostamenti

In vigore dal 19 dicembre 2020 il decreto legge n. 172/2020 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020. Il provvedimento, denominato "Decreto Natale", regolamenta gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo compreso dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, durante il quale rimangono comunque valide le misure adottate dal DPCM del 3 dicembre scorso e dal decreto legge n. 158/2020, con prescrizioni diverse a seconda dei giorni interessati. Infatti, nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) è prevista l’applicazione in tutta Italia delle misure relative alle cd. zone “rosse”: vietati, quindi, gli spostamenti tra regioni e comuni, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Saranno sospese le attività di commercio al dettaglio (ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità) e di ristorazione (salva la facoltà di asporto e di delivery). Nelle giornate restanti (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) si applicano le misure relative alle cd. zone “arancioni”. Nel periodo 24 dicembre - 6 gennaio si introducono, tuttavia, alcune deroghe per consentire lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno (sempre fra le ore 05.00 e le ore 22.00) per un massimo di due persone oltre ai minori di anni 14, sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Inoltre, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini, escludendo in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Il decreto legge riconosce, inoltre, un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti del comparto ristorazione con partita Iva attiva che, alla data del 19 dicembre, svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati all'allegato 1 del decreto legge.

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