Con il messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020, l’Inps comunica che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (previsto dall'art. 3 del decreto legge n. 104/2020) può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza dicembre 2020, con trasmissione della denuncia contributiva UniEmens entro il 31 gennaio 2021. Il chiarimento dell’Istituto conferma quanto già anticipato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell'approfondimento del 3 dicembre scorso contenente le Faq sul tema e arriva a seguito del messaggio n. 4254/2020, attraverso cui erano state fornite le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens. Ora la comunicazione Inps specifica, inoltre, modalità di invio dell’istanza, codici e informazioni da esibire e calcolo dell’esonero.
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