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Giovedì, 17 Dicembre 2020 16:07

AE: chiarimenti sulle detrazioni per il lavoro dipendente

Con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alle misure introdotte dal d.l. n. 3 del 2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, che in attuazione della Legge di Bilancio 2020, ha previsto dal 1° luglio di quest'anno l’abrogazione della disciplina del c.d. bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del TUIR, con l’obiettivo di ridurre la tassazione sul lavoro. Si tratta del trattamento integrativo strutturale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati complessivamente non superiori a 28mila euro e, in attesa di una revisione del sistema delle detrazioni, di una ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 dai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in misura decrescente all’aumentare del reddito.

L’Agenzia spiega che, al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che entrambe le misure fiscali siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza, seguendo le istruzioni fornite nella circolare. Tra i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria quelli che includono esempi pratici sul calcolo del reddito e sulla salvaguardia dei lavoratori fruitori degli ammortizzatori sociali emergenziali, concessi dal "Cura Italia", con il riconoscimento del bonus Irpef anche qualora il reddito nel 2020 fosse inferiore a 8.174 euro, soglia della no tax area.

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