Il decreto-legge n. 157/2020 (c.d. decreto “Ristori quater”), all’articolo 9, comma 1, ha previsto a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) l’erogazione una tantum della medesima indennità, di importo pari a 1.000 euro. Con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020 l’Inps fornisce le istruzioni in materia per le diverse categorie di lavoratori interessati: stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; dello spettacolo; a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
L’Istituto ricorda che solo i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del d.l. n. 137 del 2020 devono presentare domanda entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto. Con riferimento invece alle indennità di cui all’articolo 15 del decreto Ristori, si precisa che le relative domande - come già indicato con la circolare n. 137 del 2020 – possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile su www.inps.it. Entro tale data scadranno anche i termini di presentazione delle indennità COVID-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa, che dovranno essere inoltrate sempre ed esclusivamente per via telematica. L’Inps riepiloga infine i casi di cumulabilità e incumulabilità dell’indennità.
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