Con la circolare n. 143 del 9 dicembre 2020 l’Inps comunica l’esonero dall’obbligo di versamento del contributo addizionale relativo al contratto di espansione, previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 e introdotto in via sperimentale per il 2019-2020 dall’articolo 26 quater del decreto n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019. Come previsto dall’articolo 41 del D.Lgs n. 148/2015, ricorda la circolare, le imprese con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, con RSA o RSU, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
Per i lavoratori già in organico che non possono aderire allo scivolo pensionistico, il contratto di espansione prevede per l'impresa la possibilità di procedere a riduzioni orarie e del numero di lavoratori. Per coloro che non possono accedere allo scivolo pensionistico, invece, la norma prevede il ricorso alla cassa integrazione salariale. In questo caso - specifica l'Inps nella circolare - il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale, disposizione che fa seguito agli ulteriori approfondimenti del Ministero del Lavoro superando così le indicazioni precedentemente fornite dall’Inps con la circolare n. 98/2020. Nella circolare, infine, dettagliate le istruzioni operative attraverso cui i datori di lavoro possono procedere al recupero degli importi eventualmente già versati.
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