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Lunedì, 07 Dicembre 2020 14:15

Regime sanzionatorio per addetti alla vigilanza privata

Con la nota n. 1062 del 30 novembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro esprime parere negativo sull’applicazione al settore della vigilanza privata della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003. In accordo con quanto indicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 12280 del 30/11/2020) la disciplina dell’attività di vigilanza privata - si legge nella nota - è quella contenuta all’interno del TULPS e dei provvedimenti di rango regolamentare (R.D. n. 635/1940; D.M. n. 269/2010) nonché nelle previsioni della contrattazione collettiva di settore. Inoltre, in merito all’aspetto dell’organizzazione dell’orario di lavoro l’art. 41, comma 3, del D.L. n. 112/2008 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, prevedendo espressamente l’esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione dello stesso decreto del 2003. Una esclusione da considerarsi confermata anche per quel che riguarda il regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 bis del medesimo decreto. Il parere reso dall’INL per “gli addetti ai servizi di vigilanza privata” non vale, invece per i “servizi fiduciari” (portierato, global service e attività liberalizzate dalla L. n. 340/2000), non espressamente menzionati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 per cui non si ritiene possibile escludere l’applicazione della disciplina.

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