Con il messaggio n. 4254/2020 l’Inps comunica che “i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delleregolarizzazioni contributive (UniEmens Vig)” e che “i datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura”. Ora, la dicitura utilizzata dall’Istituto, “denuncia corrente”, lascerebbe intendere che, riportando il messaggio n. 4254 la data del 13 novembre 2020, questa vada individuata in quella di novembre, scadente il 31 dicembre. Tuttavia, tale interpretazione risulta in contrasto con il dettato normativo secondo cui l'esonero è riferito al versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, si ritiene che l’esonero in parola possa essere recuperato con la denuncia dei contributi di dicembre scadente il 31 gennaio 2021.
Questo è solo uno dei chiarimenti sull'esonero contributivo previsto dall'art. 3 del decreto legge n.104/2020, contenuti nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che sarà diffuso domani e discusso nel corso della diretta delle ore 16.00 di "Diciottominuti - uno sguardo sull’attualità".
27 tabelle di sintesi per esoneri contributivi - 4^ edizione
Notizie correlate: Esonero contributivo decreto "Agosto": nuove istruzioni - Cig Covid-19: termini decadenziali novembre al 31.12.2020 - Covid-19: come gestire la malattia di un dipendente e i suoi contributi