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Martedì, 01 Dicembre 2020 14:41

Le Novità Normative della Settimana dal 23 al 29 novembre 2020

Decreto ristori ter

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020 il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, meglio noto come “Ristori ter” che, facendo seguito ai Decreti “Ristori” e “Ristori bis”, introduce ulteriori misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Tra l’altro, il provvedimento prevede:

l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;

l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;

l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;

l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

È inoltre finanziata ulteriormente la misura relativa al credito d’imposta sugli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

 

 

INPS


Esonero contributivo per le nuove assunzioni

L’INPS, con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, rende noto le istruzioni relative all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro, come previsto agli articoli 6 e 7 del Decreto Legge n. 104/2020 (Decreto Agosto).

Il Decreto agosto estende l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

L'INPS con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020 precisache l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi di risoluzione del rapporto di lavoro è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Pertanto, per accedere alla NASpI,  questi  lavoratori sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale, nonché - qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso - la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

 

Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori

Con la Circolare 26 novembre 2020, n. 137. l'INPS comunica le indicazioni relative alle indennità una tantum e onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento, ripercorrendo la normativa, si sofferma sui beneficiari delle misure e sulle modalità utili alla corretta presentazione delle istanze.

In particolare, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva prevista dal "decreto di agosto" non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum in oggetto, ma la stessa verrà erogata dall’Inps secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi.

 

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione

L’INPS, con il messaggio n.4484 del 27 novembre 2020, ha precisato che le domande dei trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, ossia il 31 dicembre 2020.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

 

Conversione in permesso per motivi di lavoro del permesso di soggiorno temporaneo

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 18 del 23 novembre 2020,rende noto le precisazioni sulla procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro prevista dal Decreto Rilancio.

La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul portale istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per i rapporti di lavoro domestico la verifica viene effettuata dall’Ispettorato territoriale tramite richiesta alla sede INPS competente.

 

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

 

Illeciti a carico del committente–competenza in materia di accertamento e istruttoria dei rapporti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1037 del 25 novembre 2020, chiarisce che non è di sua competenza né l’accertamento della violazione dei nuovi obblighi a carico del committente di appalti labour intensive, previsti dall’articolo 4, D.L. 124/2019, né l’irrogazione delle relative sanzioni.

 

Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1026 del 23 novembre 2020, ha  precisato che non è possibile la trasformazione di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto la disciplina sul contratto di apprendistato prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro la contrattazione collettiva all’individuazione della durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato.

Al contrario, non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, non sussistono ragioni ostative alla successione di 2 contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine.

 

Base computo per il calcolo della quota d’obbligo in caso di passaggio di appalto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1046 del 26 novembre 2020 ribadisce che in caso di passaggio di appalto il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva. Il calcolo della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio deve essere assicurata calcolandola sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata.

 

Lavoratore notturno. Chiarimenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1050 del 26 novembre 2020, chiarisceche nel caso di cui  la contrattazione si limiti a riproporre il testo normativo, senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come “lavoratore notturno”, troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno).Così come, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri –giornaliero e annuale –utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l’anno).

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Soppressione causale contributo “FOIN”

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 74 del 26 novembre 2020, a seguito della soppressione di Fondinps, comunica la soppressione della causale contributo che consentiva ai datori di lavoro di versare, tramite F24, le quote di Tfr al Fondinps per quei lavoratori che non hanno espresso la volontà di aderire alla previdenza complementare, nei settori in cui non sono operativi i fondi negoziali previsti dagli accordi o dai contratti collettivi.

Dal prossimo 1° dicembre non sarà più possibile indicarla nella sezione riservata all’Istituto nazionale di previdenza, nell’apposito campo del modello di pagamento F24.

 

Scambio automatico di informazioni (DAC 6)

Con provvedimento del 26 novembre 2020,  l’Agenzia delle entrate fornisce  le istruzioni agli operatori per la comunicazione dei “meccanismi transfrontalieri”.

Gli intermediari e gli operatori sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali. Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione

l provvedimento stabilisce che la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 vada effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021. Infine, per quanto riguarda il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

 

Transfer pricing collaborativo

Con il provvedimento del 23 novembre 2020 n. 360494, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto nell’art. 8 del D.M. 14 maggio 2018, che prevedeva il successivo aggiornamento delle disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.

Il provvedimento sostituisce quello del 29 settembre 2010 e le disposizioni in esso contenute avranno efficacia a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione (2020).

Il provvedimento prevede il kit idoneo al riscontro in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate è costituito da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale.

 


AGENZIA DELLE ENTRATE –  INTERPELLO

 

Risposta n. 554 del 23 novembre 2020 -  causa ostativa all’applicazione del regime forfettario

Nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla S.r.l. direttamente o indirettamente controllata, la quale deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Diversamente, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

 

Risposta n. 557 del 23 novembre 2020  -Sismabonus acquisti anche con modifiche volumetriche

Il sismabonus spetta a prescindere dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo da parte dell'ente predisposto, ma nel presupposto che l'intervento sia effettuato nei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. La fruizione della detrazione, inoltre, è consentita anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.

Affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare del sisma bonus è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021, essendo le detrazioni riferite alle spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

al fine di beneficiare dell'agevolazione, dunque, ciò che rileva è la stipula dell'atto di acquisto (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021) degli immobili oggetto dei lavori che, naturalmente, devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati.

 

Risposta n. 560 del 27 novembre 2020  - Terapia assistita con Animali

Rientrano tra le ipotesi di esenzione previste per le attività socio-sanitarie svolte nei confronti di determinati soggetti disagiati le prestazioni di terapia assistita con animali rese da un’associazione autorizzata, che per caratteristiche e statuto è qualificabile come un ente con finalità di assistenza sociale e che possiede i requisiti fissati dalle linee guida stabilite in materia.

 

Risposta n. 561 del 27 novembre 2020 - Cessione Terreno non edificabile da parte di imprenditore agricolo

Nel caso di un'area non suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cessione della particella fondiaria, delimitata con un piano di frazionamento, non genera plusvalenza, laddove la stessa sia stata ricevuta per donazione e il donante, prima della donazione, sia stato proprietario della stessa per un periodo superiore a cinque anni.