///**/
Venerdì, 27 Novembre 2020 11:45

Trasformazione e successione nei contratti di apprendistato

Non è possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca in quanto il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante, delegando la contrattazione collettiva all'individuazione della “durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”. Questo il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la nota n. 1026 del 23 novembre 2020 fornisce i chiarimenti al riguardo, sulla base dei principi espressi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota n. 11946/2020, interpelli n. 8/2017 e n. 38/2010,  circolare n. 5/2013), dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17574/2004) e dal D.Lgs. n. 81/2015. In merito alla “successione” di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale, fermo restando il rinvio alla normativa regionale di disciplina dei contratti di apprendistato in argomento e in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, per l'INL non si ravvisano ragioni ostative laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito.

Notizie correlate: Guida alla gestione sui contratti di apprendistato - Focus sul contratto di apprendistato