Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene per chiarire le tutele in materia di lavoro riconosciute ai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali. La disciplina posta a tutela dei c.d. riders, introdotta nel nostro ordinamento dal Jobs Act (D. Lgs. n. 81/2015) è stata arricchita di nuove tutele differenziate a seconda della tipologia di inquadramento lavorativo attraverso la legge n. 128/2019 e si applica, come chiarito dal Ministero, sia all’attività dei ciclo-fattorini che alle piattaforme digitali. Chiarito che le nozioni di "ciclo-fattorino" e di "piattaforma digitale" sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la Circolare procede nel delineare le due ipotesi. Qualora l’attività del riders si svolga in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 garantendo l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo).
Caso opposto, ricorda la circolare, quello in cui i riders lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano prestazioni di carattere occasionale per cui i riferimenti sono quelli previsti Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015. La circolare affronta la questione della retribuzione con rimando all'art. 47 quater comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 che demanda ai contratti collettivi la determinazione degli importi, in assenza dei quali comunque i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne ma con un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti (viene inclusa un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli). Nello specifico il Ministero chiarisce che i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere - sia per l'ipotesi di etero-organizzazione, sia per l'ipotesi di lavoro autonomo – solo ed esclusivamente quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Infine, la circolare elenca i diritti e le tutele che la normativa riconosce ai riders autonomi: il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale e a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela di interessi e sicurezza, l'estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.
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