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Martedì, 24 Novembre 2020 12:31

Congedo Covid-19 anche per attività extra-scolastiche

Con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 l’Inps fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di fruizione del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica in presenza per i lavoratori dipendenti del settore privato, previsto dalla conversione del decreto Agosto e dal Decreto Ristori. In particolare, ferme restando le indicazioni operative fornite con la circolare n. 116/2020 e dopo aver riepilogato l'evoluzione normativa, il documento interviene a dettagliare l’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo indennizzato che i lavoratori dipendenti possono utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o in attività extra-scolastiche. Infatti, tra le novità introdotte dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 - ricorda l'Inps - c'è  la possibilità di fruire del congedo, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (con la necessità, comunque che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente).

Il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020. Per poter fruire del congedo è necessario inoltre che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche, a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020. La circolare interviene anche in materia di compatibilità con l’altro genitore del congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza, specificando che restano valide le indicazioni fornite nei paragrafi 2.3 e 2.4 della circolare n. 116/2020 (incompatibilità per contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile; contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore).

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