Ulteriori chiarimenti operativi e dettagli procedurali per la gestione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale Covid-19 per le quali è stato richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento (come previsto dall’articolo 22-quater, comma 4, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/ 2020, inserito dall’articolo 71, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) arrivano dall'Inps con il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020. Ai fini della presentazione delle domande - si legge - occorre accedere, dopo l'autenticazione al sito Inps, a “Servizi per aziende e consulenti” > “Prestazioni e Servizi” e, a seconda dei casi, selezionare “CIG Ordinaria” “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”. In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico proporrà la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non sarà consentito. Per quanto riguarda invece la presentazione di una domanda di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40%, l’Inps ricorda che successivamente all’invio della domanda è indispensabile l’inserimento del Ticket attraverso una serie di passaggi da seguire illustrati nel messaggio. La domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso. Sempre possibile, inoltre, completare la richiesta di anticipo; così come, nel caso in cui in fase di invio della domanda sia stata richiesta l’anticipazione di pagamento del 40% senza inserire i dati di pagamento, sarà anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%. L'Istituto ricorda poi che finché la domanda risulta in stato “Pervenuta” si potrà annullare l'intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo. Infine, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella richiesta non abbiano superato il controllo di titolarità, sarà possibile presentare un’istanza alla competente struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.
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