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Lunedì, 16 Novembre 2020 16:45

Esonero contributivo in agricoltura: prime indicazioni

Con il messaggio n.4272 del 13/11/2020 l’Inps fornisce le prime indicazioni sull’esonero contributivo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. L’Istituto ricorda che il primo esonero è riconosciuto alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, per i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il decreto-legge n. 149/2020 - segnala ancora l’Inps - dispone all’articolo 21 che, agli stessi soggetti interessati dall'esonero di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del medesimo decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

L’Istituto precisa che, per accedere ad entrambi gli esoneri, autorizzati nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, sarà necessario in via transitoria inoltrare all’Inps la domanda telematica appena sarà resa disponibile dall’Istituto stesso; mentre per le aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e le aziende con dipendenti, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni. Istruzioni immediate, invece, per i lavoratori autonomi in agricoltura, il cui esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza oggi, 16 novembre 2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, secondo gli importi riportati nel messaggio. Per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero si calcola moltiplicando l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020. Per i lavoratori autonomi, per i quali la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l’importo relativo all’esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura.

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