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Martedì, 10 Novembre 2020 16:55

Sorveglianza sanitaria eccezionale: riattivato il servizio

A decorrere dal 5 novembre 2020, è di nuovo disponibile il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, in vigore sino al prossimo 31 dicembre 2020. A comunicarlo è l’Inail con una nota sul proprio sito informando che i datori di lavoro pubblici e privati interessati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili, tramite l’apposito servizio online ai servizi territoriali dell’Inail. Fermo restando  - si legge - quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da Covid-19, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. Per gli utenti non registrati le credenziali per l’accesso al servizio possono essere acquisite tramite Spid, Inps, Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o l’Inail con l’invio dell’apposito modulo online o da consegnare presso le sedi territoriali. Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, invece, dovrà essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”. Inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato – specifica l’Istituto - sarà individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio contagio riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceverà una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

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