È in vigore da oggi, 6 novembre, dopo la pubblicazione in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 - Supplemento ordinario n. 41, l’atteso DPCM contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, firmato il 3 novembre dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il provvedimento sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e sarà efficace fino al 3 dicembre 2020.
Oltre a confermare l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando non sia possibile mantenere l’isolamento rispetto a persone non conviventi e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il decreto introduce su tutto il territorio nazionale il cosiddetto “coprifuoco” , dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, periodo nel quale sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque fortemente raccomandato di non spostarsi anche nel resto della giornata. Confermate le chiusure già decretate, alle quali si aggiungono i musei e nei fine settimana i centri commerciali. Nelle scuole secondarie didattica a distanza al 100%; sospeso lo svolgimento dei concorsi e delle prove di abilitazione all’esercizio delle professioni, salvo che per il settore sanitario. I mezzi pubblici potranno viaggiare solo con una capienza del 50%. In ordine alle attività professionali, si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Fra le novità più rilevanti, la suddivisione del Paese in tre aree. Con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono infatti individuate le aree che si collocano in "zona gialla" ovvero su tutto il territorio nazionale; in "zona arancione", ovvero caratterizzate da "elevata gravità e da un livello di rischio alto" è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sospese poi le attività dei servizi di ristorazione fatta salva la consegna a domicilio e l’asporto, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Nelle regioni che si collocano in zona rossa sono invece sospese anche e attività inerenti servizi alla persona, le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Mentre solo la scuola dell’infanzia, elementare e prima media si svolgeranno in presenza.
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