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Martedì, 03 Novembre 2020 14:30

Indennità Covid turismo e stabilimenti termali: istanze di revisione

L'Inps, con il messaggio n. 4005 del 30 ottobre 2020, comunica di aver completato la prima fase di gestione delle domande di indennità Covid-19 (introdotte dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica. In particolare, il messaggio pubblica le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e, conseguentemente, fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami. L'Istituto spiega che gli esiti e le motivazioni di tutte le domande sono consultabili nella sezione del sito Inps denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”. Per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. È comunque consentito al lavoratore o al patronato proporre un’istanza di riesame delle domande respinte, che permetta all’Inps di verificare in autotutela che le risultanze dei controlli automatici non siano state condizionate dalla presenza di errori o disallineamenti nelle banche dati. Viene previsto un termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria. L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” o tramite la casella di posta denominatariesamebonus600.nomesede@inps.it. Decorso tale termine - specifica l'Istituto - la domanda si intende definitivamente respinta ed il lavoratore, eventualmente, dovrà proporre ricorso giurisdizionale per impugnare la decisione.

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