L'Inps, con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative siano state colpite dall'emergenza epidemiologica, nonché a favore di lavoratori marittimi, come previsto dal D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020. L'indennità, di importo pari a 1.000 euro, è riconosciuta a favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei citati settori che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Inoltre, un'indennità onnicomprensiva di medesimo importo è prevista per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, quali: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. Ulteriori istruzioni, in riferimento alla citata indennità, sono fornite anche per i lavoratori dello spettacolo e per i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; mentre per i lavoratori marittimi è prevista un'indennità di importo pari a 600 euro. Quanto alle modalità di presentazione della domanda, l'Inps precisa che i lavoratori interessati, che abbiano già beneficiato delle indennità Covid-19 previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, non devono presentare una nuova istanza e l'indennità sarà erogata dall'Istituto, in presenza dei requisiti previsti per legge. I lavoratori che non hanno mai presentato domanda o i lavoratori che non ne abbiano beneficiato, a seguito di reiezione, possono presentare istanza per il riconoscimento della citata indennità onnicomprensiva di cui all'art.9, commi 1, 2, 4 e 5, del D.L. n. 104/2020. Nella circolare, infine, illustrati i casi di incumulabilità e incompatibilità tra l'indennità e le altre prestazioni previdenziali.
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