Il decreto del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. A comunicarlo è lo stesso Dicastero in una nota pubblicata sul sito. Il decreto, ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 117/2017, disciplina in particolare: le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti non profit nel RUNTS nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, per garantire l’uniformità di trattamento; le modalità di deposito degli atti; le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro; le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro Unico. L'iscrizione nel Registro Unico - come precisa il Ministero - ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l'acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti. Inoltre, tutte le istanze degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli uffici del Registro Unico esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'Ufficio competente, il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione ricevente. Quanto alla domanda di iscrizione nel RUNTS, il decreto precisa che quest'ultima deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. Nel secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.
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