Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Il provvedimento, che entra in vigore dal 19 ottobre fino al 13 novembre, contiene ulteriori misure restrittive per fronteggiare la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19. In particolare, viene prevista la facoltà per i sindaci di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, di vie o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private. Consentita l'attività dei servizi di ristorazione dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché, fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto.
È fatto obbligo per gli esercenti di esporre un cartello che riporti il numero di persone massimo ammesse nel locale. Potranno svolgersi gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale; vietati invece gli sport di contatto a livello amatoriale. Palestre e piscine, invece, avranno una settimana di tempo in più per adeguarsi, laddove non lo avessero ancora fatto, ai protocolli di sicurezza. Confermata l'attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione, mentre per contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adotteranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00. Le Università dovranno predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00 a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica. Vietate sagre e fiere di comunità e sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si dovranno svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Infine, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni dovranno svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
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