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Lunedì, 12 Ottobre 2020 15:18

RdC: come chiedere il rinnovo al termine dei 18 mesi

Con il messaggio n.3627 del 08/10/2020 l’Inps interviene in tema di Reddito di Cittadinanza per fornire precisazioni sull’invio delle domande di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità di fruizione e sulla presentazione di nuove domande in caso di interruzioni, revoca e decadenza. Come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26) il RdC è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, ma può essere rinnovato, previa sospensione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Nel messaggio I'Istituto segnala che i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione, senza soluzione di continuità, fin dalla prima erogazione (aprile 2019), lo scorso mese di settembre hanno ricevuto la diciottesima e ultima mensilità e, per questo, potranno fare domanda di rinnovo dal corrente mese. Per tali domande, così come per la presentazione delle prime domande, sono operativi i seguenti canali telematici: Poste Italiane S.p.A.; il sito www.redditodicittadinanza.gov.it; i centri di assistenza fiscale; i patronati; il sito www.inps.it accedendo con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. L'Inps precisa inoltre che in caso di variazione della composizione del nucleo familiare nel periodo di fruizione della misura, si dovrà presentare una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata. Fanno eccezione i cambiamenti dovuti a nuova nascita o decesso. Solo nel caso di incremento del reddito familiare per nuova attività lavorativa e, quindi, di interruzione della fruizione, il beneficio potrà essere richiesto nuovamente, trascorsi almeno 12 mesi dall'interruzione. In questo modo l'istanza potrà considerarsi come prima domanda e l'erogazione della misura avverrà per 18 mesi. Per tutte le altre interruzioni, il RdC potrà essere richiesto nuovamente per una durata non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni. Infine, ulteriori indicazioni per la presentazione di una nuova domanda dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria.

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