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Venerdì, 09 Ottobre 2020 16:47

INL, chiarimenti sulla nuova disciplina della diffida accertativa

Facendo seguito alla circolare n. 5 dello scorso 30 settembre sul potere di disposizione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 6 del 5 ottobre, fornisce i primi chiarimenti per un corretto utilizzo della diffida accertativa, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 124/2004, così come modificato dall'art.12-bis del D.L. n. 76/2020, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 120/2020. 

Estesa la platea dei destinatari della diffida - si legge -, che si applica anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. La diffida, nell'ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzioni al titolo esecutivo. Al fine di semplificare le procedure ispettive, la nuova formulazione dell’art. 12 conferma inoltre la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della predetta diffida, durante i quali il provvedimento resta sostanzialmente “congelato”. Benché la disposizione rimetta la possibilità di conciliare al “datore di lavoro”, l’INL ritiene che, nelle ipotesi di esternalizzazioni, tale facoltà vada estesa anche all’obbligato solidale. Analoghe disposizioni valgono in caso di ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto. La diffida acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo trascorsi 30 giorni dalla notifica, salvo che non sia promosso un tentativo di conciliazione o sia presentato ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto, in caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa o in caso di rigetto del ricorso. L’INL si riserva di fornire in una successiva nota dettagli sulle modalità di notifica del provvedimento al datore di lavoro e al lavoratore. La nuova disciplina – ricorda infine l’Ispettorato - riguarda esclusivamente le diffide da notificare dopo la sua entrata in vigore, lo scorso 15 settembre. Per i provvedimenti notificati prima di tale data troverà applicazione la previgente disciplina.

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