Con la circolare n. 110 del 29 settembre 2020, l'Inps fornisce le istruzioni operative sulla riduzione contributiva per gli operai del settore edile, prevista dall'art. 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modificazioni, e confermata, nella misura dell'11,50% per l'anno in corso, dal decreto del 4 agosto 2020 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia.
Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento e le categoria di datori di lavoro che hanno diritto all’agevolazione per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, l’Istituto segnala che l’accesso al beneficio è subordinato al possesso di DURC regolare e al rispetto delle norme vigenti, ma non è concesso per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo come l’incentivo “IO Lavoro”, così come non spetta in presenza di contratti di solidarietà. Le istanze – si spiega – dovranno essere inviate, entro il 15 gennaio 2021, esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito Inps. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
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