Il d.l. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha prorogato le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, per ulteriori due mesi, con decorrenza dal giorno di scadenza. Con la circolare n. 111 del 29 settembre 2020, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in materia, nonché in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI.
L'Istituto precisa che la proroga riguarda esclusivamente i percettori che non siano beneficiari delle indennità previste dai Decreti Cura Italia (d.l. n.18/2020) Rilancio Italia (d.l. n. 34/2020) e dallo stesso Decreto Agosto, illustrandole nel dettaglio. L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive sarà pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria e l’estensione avverrà d’ufficio, senza necessità di presentare alcuna domanda. Si segnala inoltre che, per i due mesi di estensione, trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità e al cumulo con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza. La proroga non ci sarà – si segnala ancora – se il percettore delle prestazioni maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione. Qualora il beneficiario delle richiamate indennità abbia, invece, già presentato l’istanza di certificazione del diritto ad Ape sociale o al pensionamento precoci, potrà scegliere entro il prossimo 31 ottobre se avvalersi della proroga o uscire in anticipo dal mondo del lavoro. Per la sola NASpI, l’estensione vale ai fini della contribuzione figurativa e per gli ANF, ma non sarà riconosciuta in caso di fruizione del sussidio in forma anticipata. Infine – si ricorda – i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro, a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e con oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto stesso, sono tenuti in sede di presentazione dell'istanza di NASpI ad allegare l’accordo e la documentazione che ne attesti l’adesione da parte del lavoratore interessato.
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