Con la circolare n. 105 del 18 settembre, l'Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali in merito all'esonero dal versamento dei contributi previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020 in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori e con esclusione del settore agricolo; lo sgravio è fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto.
Accedono al beneficio - si legge - i datori di lavoro che abbiano già utilizzato, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 27/2020 e successive modificazioni, riconosciuti a seguito dell’emergenza Covid-19. La misura - si aggiunge - si applica anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L'ammontare dell'esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. L’importo così calcolato può essere fruito per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Il diritto alla fruizione della misura -precisa ancora l’Inps - è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, fra cui la regolarità del DURC, e dall’altro ai presupposti specificamente previsti dal Decreto Agosto come il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Infine - si ricorda - l'applicazione dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato in quanto si configura come misura selettiva; il beneficio è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
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