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Lunedì, 07 Settembre 2020 16:01

Chiusura partita IVA: importi non incassati dichiarati come redditi diversi

I contribuenti che accedono ai regimi agevolati (ex minimi e forfettari) possono far concorrere alla determinazione del reddito i ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita Iva, imputando all'ultimo anno di attività le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria e tassando i compensi tra i redditi diversi. È il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate contenuto nell’interpello n. 299 con il quale un contribuente faceva presente che non risultava possibile inserire un importo riscosso dopo la chiusura della propria partita IVA nel quadro LM del Modello Redditi Persone fisiche 2020. L'Amministrazione finanziaria specifica che, ai fini della corretta tassazione, il compenso percepito in ritardo dovrà essere inserito nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi 2020. Tale precisazione - si legge - vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d'impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa. L'Istante, che dichiara di aver svolto la sua attività professionale sino a fine 2017 nel regime dei minimi, pur avendo fatturato il compenso in questione prima della chiusura della partita IVA, non si è avvalso di tale facoltà. A tal riguardo, l’Agenzia ricorda che l'articolo 53, comma 1, del TUIR prevede che per redditi di lavoro autonomo s'intendono quelli derivanti “dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”. Di conseguenza, la circostanza che il contribuente, al momento dell'incasso del compenso, non abbia partita IVA fa sì che, nel caso in esame, non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell'abitualità che è alla base delle attività di lavoro autonomo. Per tale ragione - conclude l'Agenzia - il compenso percepito deve essere dichiarato come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 67 del TUIR.

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