Con il messaggio numero 3160 del 27 agosto 2020, l’Inps mette in chiaro le diverse tipologie di destinatari che hanno diritto ai nuovi bonus di 600 e 1.000 euro, previsti dall'art.9 del Decreto Agosto, finalizzati al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Escluse dalla platea di beneficiari i liberi professionisti titolari di partita IVA; i collaboratori coordinati e continuativi; i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; i lavoratori del settore agricolo. In attesa delle istruzioni e procedure operative per avere accesso alle indennità, l'Istituto elenca nel messaggio i lavoratori aventi diritto alle indennità e i requisiti di spettanza del bonus. Per quanto riguarda le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga - si legge - è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Prevista poi un'indennità onnicomprensiva di mille euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, al 15 agosto 2020, data dell'entrata in vigore del Decreto Agosto. Una indennità di pari importo è poi riconosciuta in favore di: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Prime indicazioni anche riguardo l'indennità, per un importo pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020, ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L’Istituto fissa, infine, il termine di decadenza al 31 agosto per richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del Decreto Rilancio.
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