Le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA, secondo le disposizioni introdotte dal D.L. n. 104/2020 sono fornite dall'Inps con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020. Le aziende, che nel corso del 2020 - si legge - sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari o in deroga (CIGO o CIGD) o dell’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo (oramai integralmente decorso). Il decreto - spiega l’Istituto - prevede l'invio di due domande distinte con causale “emergenza COVID-19” per CIGO, CIGD e assegno ordinario: il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori 9 settimane è collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. Anche i datori di lavoro del settore agricolo che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria possono presentare domanda di CISOA per un massimo di 50 giorni, tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, se senza essere legate all’andamento del fatturato aziendale.
L’Istituto sottolinea inoltre che le domande di accesso a questi trattamenti devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. I termini decadenziali di invio delle domande e per la trasmissione dei dati utili al pagamento o saldo degli stessi, in scadenza il 31 luglio 2020 sono invece differiti al prossimo 30 settembre. Infine, vengono illustrate le modifiche alla disciplina per la Cig in deroga per le sospensioni dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti; le tutele per i lavoratori, domiciliati o residenti in Comuni delle ex zone rosse, per i quali non hanno trovato applicazione i sostegni previsti a seguito dell’emergenza epidemiologica.
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