Con il messaggio n. 3104 dell'11 agosto 2020, l'Inps fornisce chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori vigenti per le domande di assegno di natalità riferite a nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti tra gli anni 2017 e 2020. Come anticipato con la circolare dell'Istituto n. 26/2020, per gli eventi del 2020 sono previste nuove fasce ISEE e diversi importi dell’assegno, che spetta anche in caso di ISEE superiore alla soglia massima e in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. L’Inps si sofferma anche su omissioni/difformità nell’attestazione ISEE, c.d. ISEE difforme, e sulle domande riferite agli eventi del 2017 e del 2019, per i quali la prestazione è ancora in godimento nel 2020. Infine, l’Istituto precisa che per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni è stato sospeso e ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020. Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite a questi eventi si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020. La stessa sospensione dei termini opera anche per gli eventi avvenuti nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020. Anche in questi casi, le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.
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