Con la circolare n. 92 del 5 agosto 2020, l’Inps fornisce le istruzioni operative per il recupero degli sgravi contributivi, previsti per i contratti di solidarietà dall’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996, collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014, del 2015 e del 2016. La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata dal datore di lavoro interessato; una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, sulla base della documentazione prodotta dall’azienda, la struttura territoriale Inps competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che assume il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”. L’Istituto precisa che le imprese beneficiarie degli sgravi sono elencate agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 della circolare, rispettivamente per ciascuno degli anni oggetto del conguaglio. Infine, i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, dovranno valorizzare il già previsto codice causale, variabile a seconda dell’anno di riferimento, e indicare l'importo dello sgravio spettante. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo messo successivo a quello di pubblicazione della circolare.
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