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Lunedì, 03 Agosto 2020 13:48

Cig ed effetti della decadenza: Calderone, disposizioni non condivisibili

Con il messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020 l'Inps illustra gli effetti della decadenza per l’invio delle istanze di CIGO, ASO, CIGD e CISOA, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto stesso. L’Istituto precisa, infatti, che non potranno essere accolte tutte le istanze con pagamento diretto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, se la trasmissione del modello “SR41” semplificato sia avvenuta in violazione dei termini stabiliti. I datori di lavoro dovranno, a tal punto, farsi carico della mancata prestazione, sostenendo il pagamento della stessa e gli oneri connessi. Nel messaggio vengono nuovamente riepilogate le tempistiche per l’invio del modello “SR41” semplificato, ovvero: entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale; entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi precedenti sia antecedente al 17 luglio.

"Stiamo valutando ogni strumento giuridico adeguato per ovviare ai contenuti erronei del messaggio Inps n. 3007 del 31 luglio scorso" dichiara la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. "Le previste disposizioni non sono da noi condivisibili e interverremo per impedire gli effetti negativi che ne potrebbero scaturire".

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