Il D.L. n. 34/2020 ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "Superbonus". Ad illustrare i beneficiari, le tipologie di interventi agevolabili e le possibilità di utilizzo è l'Agenzia delle Entrate con una guida contenente numerosi casi pratici. Il superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Ad avere accesso alla detrazione - chiarisce l'Agenzia - i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni; gli Istituti autonomi case popolari (IACP); le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; le Onlus; le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate; i soggetti Ires solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal Decreto Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto (cd. sconto in fattura) immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.
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