L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 225 del 23 luglio 2020, fornisce chiarimenti in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione e di periodi di studio universitario, ai sensi del D.L. n. 4/2019. L'Agenzia ricorda che la facoltà di esercitare il riscatto può essere esercitata oltre che dall'interessato anche da parte dei parenti ed affini entro il secondo grado, che sostenendone il relativo onere, potranno fruire della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare "fiscalmente a carico" ai sensi dell'articolo 12 del TUIR. In particolare, con l'interpello si chiarisce che se a fare domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contributi è il genitore per conto del figlio, si potrà accedere alla detrazione fiscale del 50% da ripartire in 5 anni, da calcolare però sull’importo della rata corrisposta nell’anno di riferimento e quindi in base alla somma effettivamente spesa nel corso del periodo d’imposta. Di conseguenza - si legge - in caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi quattro in cinque quote di pari importo; tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione. Con riferimento, invece, al riscatto di laurea agevolato, da calcolare con sistema contributivo, si precisa che il genitore potrà fruire della detrazione del 19% soltanto qualora il figlio risulti fiscalmente a carico.
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