L'Inps con il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 ha illustrato la nuova disciplina decadenziale, ai sensi del D.L. n. 52/2020, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinari (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Il decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, i termini di presentazione della domanda sono spostati al 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio. Per domande riferite a periodi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, - precisa l'Istituto - non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Rilevata la decadenza dell'istanza per i trattamenti di integrazione salariale la domanda sarà respinta e le aziende potranno presentare una seconda istanza con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In alternativa, i datori di lavoro, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale della domanda già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale. Descritta infine la disciplina prevista in caso di rifinanziamento di cassa integrazione in deroga, di CIGD per sportivi professionisti e per datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni, c.d. "aziende plurilocalizzate". Su queste ultime due misure, in particolare, l'Istituto precisa che le procedure informatiche per l’acquisizione delle domande e la conseguente gestione sono in corso di rilascio.
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