Con la circolare n. 88 del 20 luglio 2020, l'Inps illustra le novità, apportate dall’art. 68 del D.L. n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica. Il documento fornisce le indicazioni operative sia per il pagamento diretto, tramite i modelli SR41, che per il conguaglio dell’assegno anticipato dal datore di lavoro mediante esposizione nella denuncia contributiva Uniemens. Il riconoscimento dell'ANF opera con riferimento ai percettori di assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà, dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, per periodi decorrenti dal 23 febbraio scorso.
L'assegno al nucleo familiare - si legge - può essere erogato sia a conguaglio, che a pagamento diretto da parte dell'Inps. Nel primo caso, le aziende provvederanno a pagare sia l'assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando tutta la somma anticipata mediante denuncia contributiva Uniemens; nel secondo, invece, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo "SR41", indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore. La circolare illustra anche le istruzioni da seguire nel caso di assegno ordinario già erogato, oltre a fornire indicazioni alle aziende in merito alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, nei casi in cui i datori di lavoro siano o meno soggetti alla Cassa Unica assegni familiari (CUAF). In particolare, qualora si debba procedere alla restituzione di quanto conguagliato si utilizzerà il codice già in uso "F110", mentre per la restituzione di importi non spettanti i datori di lavoro useranno il nuovo codice "F119". Per quanto riguarda la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, i datori di lavoro potranno indicare l’importo complessivo relativo agli assegni per il nucleo familiare maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.
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