Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020, l'Inps illustra le novità apportate dal D.L. n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal D.L. n. 52/2020.I datori di lavoro - si legge - che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. Chi abbia utilizzato interamente anche le 14 settimane, può usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane complessive, ad eccezione dei datori di lavoro con unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse (ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020) che abbiano interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 settimane + 14 settimane), per una durata massima complessiva di 31 settimane. L’Inps precisa però che le aziende che abbiano esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni di sostegno del reddito previste dalla normativa generale ma la sospensione o riduzione deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016. Inoltre, è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. In questi casi, non sarà effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori. Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. “EONE.
In merito al pagamento dei trattamenti, l’Istituto ricorda la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via eccezionale, di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza l’obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per quanto riguarda l’invio delle istanze: per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine ultimo è il prossimo 15 luglio; per eventi iniziati dal 1° giugno 2020 la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020. L’Inps, infine, illustra le modifiche alla cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria; fornisce istruzioni operative sulla disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige; descrive le novità in materia di assegno al nucleo familiare (ANF); trattamento di cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020; cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
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