Con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020 l’Inps fornisce le istruzioni che liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori stagionali colpiti dall’emergenza sanitaria dovranno seguire per accedere all’indennità Covid-19 prevista dal decreto Rilancio per il mese di maggio 2020. Le stesse regole valgono per i lavoratori somministrati, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per i mesi di aprile (pari a 600 euro) e maggio (pari a 1.000 euro). La circolare ricorda che l’art. 84 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio in favore dei liberi professionisti, titolari di partita Iva al 19 maggio 2020 che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto a quello dell'anno precedente. Ad essere compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo. Per lo stesso periodo, un’indennità di 1.000 euro è riconosciuta anche ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020 e, di analogo importo, per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari che hanno sospeso l'attività tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Per poter fruire della misura i liberi professionisti e i lavoratori in somministrazione devono presentare domanda utilizzando i consueti canali telematici a disposizione sul sito dell'Inps; mentre i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già percepito l’indennità per i mesi di marzo e aprile non devono presentare una nuova istanza. La circolare infine si sofferma sui casi di incompatibilità tra le indennità Covid e altre prestazioni previdenziali come per il reddito di emergenza e le pensioni dirette; e di cumulabilità con l’assegno ordinario di invalidità e ad integrazione del sussidio per titolari di reddito di cittadinanza.
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