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Venerdì, 03 Luglio 2020 17:02

Cig in deroga Covid: chiarimenti ministeriali

Con la circolare n. 11 del 1° luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra la normativa in materia di cassa integrazione in deroga a seguito del D.L. n. 34/2020 e del D.L. n. 52/2020, fornendo le indicazioni utili per l’accesso al trattamento, le cui istanze dovranno essere presentate all'Inps, e per la relativa proroga. Il Ministero, ricostruendo il quadro normativo a cui far riferimento e specificando che i due citati decreti non hanno modificato il campo di applicazione dei provvedimenti normativi previgenti, ha indicato le modalità per presentare domanda e le date in scadenza. Chiarimenti anche per i trattamenti di integrazione salariale per le aziende plurilocalizzate per le quali la competenaza per le prime nove settimane di trattamento, relative al periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, rimane della regione o del Ministero del Lavoro; mentre la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, ovvero a far data dal 18 giugno 2020. La circolare specifica poi come devono procedere i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione. Questi ultimi possono presentare domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020, ossia entro il 17 luglio 2020. Chiarimenti, infine, per le domande con richiesta di anticipo del 40% presentate dal 18 giugno, il termine ordinatorio è fissato entro 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo è iniziato prima del 18 giugno, i 15 giorni decorrono da tale ultima data (quindi 3 luglio 2020). Nei casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la stessa dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata.

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