L’art. 93 del D.L. n. 34/2020, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del citato D.Lgs. n. 81/2015. A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 160 del 3 giugno 2020 con la quale ha fornito le indicazioni in merito ad alcune novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dalla legge n. 27/2020. Il Decreto "Rilancio", al fine di agevolare il riavvio delle attività, ha introdotto la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. L’INL sottolinea che devono però ricorrrere le seguenti condizioni: il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ferma - si legge - la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre tale data laddove la stessa non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
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