Risolvere alcune importanti criticità contenute nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori qualificati all’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
È quanto segnalato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso dell'audizione, che si è tenuta il 16 giugno 2020 presso la II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.14/2019.
Per i Consulenti del Lavoro non sembrano infatti essere risolte, anche nel correttivo in esame, le problematiche riscontrate nel nuovo codice la cui entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020 e poi prorogata, a seguito della grave crisi sanitaria ed economica ancora in corso relativa al COVID- 19, al 1° settembre 2021 dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23. In particolare, - si legge nel documento del CNO contenente osservazioni e proposte - con riferimento all’Agenzia delle Entrate, dalla lettera della norma 1°e 2° comma dell’art. 15 D.Lgs. n.14/2019 non è chiaro se entro novanta giorni dall’avviso del superamento dell’esposizione debitoria considerata rilevante, il debitore che non vuole incorrere nella segnalazione agli organismi di composizione e che ancora non abbia chiesto la dilazione di pagamento debba in ogni caso estinguere o regolarizzare per intero il debito verso l’Agenzia. Se così fosse interpretato, per la Categoria tale assunto sarebbe in contrasto con la disciplina generale vigente che riconosce all’impresa una tempistica e modalità di pagamento molto più ampia.
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