Con circolare n.71 del 3 giugno 2020 l'Inps illustra la novità normativa introdotta dal D.L. n. 101/2019, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, sia parasubordinati che liberi professionisti, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle indennità. La nuova previsione - si legge - si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Per quanto riguarda l’applicabilità delle modifiche, il documento spiega che sono interamente indennizzabili i periodi di maternità o paternità parzialmente ricadenti nella vigenza del citato decreto. Non possono essere invece indennizzati, sulla base di una mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità conclusisi prima del 5 settembre 2019. La modifica normativa produce, inoltre, conseguenze sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale che si riduce, da tre ad una mensilità di contribuzione versata con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile. Per i periodi di congedo fruiti prima del 5 settembre 2019 - ricorda infine l'Istituto - il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che risultino effettivamente versate tre mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.
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