Con la circolare n. 61 del 23 maggio 2020, l’Inps fornisce le istruzioni in merito alla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18/2020, coordinato con la legge di conversione n. 27/2020. La prestazione può essere concessa a partire dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, salvo diverso termine o durata fissata da successiva normativa. Può essere richiesta – si legge – da tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Ad essere esclusi, invece, i lavoratori domestici, i dirigenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa; mentre per le aziende plurilocalizzate con unità site in cinque o più Regioni o Province autonome la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro, così come illustrato nella circolare n. 58/2020. I datori di lavoro interessati devono trasmettere la domanda, con specifica causale “Covid-19 Nazionale", in via telematica all’Inps, al massimo, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. A tal proposito, devono accedere al sito dell’Istituto, tramite PIN dell’azienda o del consulente, e utilizzare il servizio “Cig e Fondi di solidarietà” > “Invio domande di assegno ordinario e formazione”.
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