L’Inps con il messaggio n.2183 del 26 maggio 2020 ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione, o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).Il decreto legge “Rilancio” (n.34/20) ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’art.68, c. 1, lett. c), la modifica dell’art. 19, c 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. L’art. 68, c. 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 ha inserito all’art 19 del D.L. n. 18/2020 il c 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
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